
deposito-legale
“Libri e biblioteche servono non solo a conoscere il passato, ma anche a comprendere il presente e progettare il futuro”.
Alessandro Sardelli
(Biblioteca nazionale centrale di Firenze)
Il deposito legale in Italia è l'obbligo, previsto dalla Legge 106/2004, "per la creazione dell'Archivio Nazionale” in cui tutta la produzione editoriale italiana viene conservata come patrimonio nazionale, rendendolo realmente utile per le finalità culturali, sociali ed economiche.
Questa legge sostituisce, quella antica, concepita durante il regime fascista ed entrata in vigore nel 1939, di consegnare copie dei libri pubblicati a istituti di conservazione (Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, Firenze e istituti regionali) per preservare la memoria culturale.
Obbligati sono editori o autori entro 6 mesi dalla pubblicazione.
Punti chiave del deposito legale:
Cosa depositare: Libri, opuscoli, pubblicazioni commerciali di interesse culturale.
Copie richieste: Solitamente da 2 a 4 copie, a seconda delle tirature e delle normative regionali.
Termini: Il deposito va effettuato generalmente entro 6 mesi dalla pubblicazione.
Soggetti: L'obbligo ricade sull'editore o, in caso di autopubblicazione, sull'autore.
Esoneri: Sono escluse le ristampe che non apportano modifiche e le pubblicazioni ad uso privato.

